Il contratto di appalto è stato disciplinato direttamente nel codice civile dallo stesso legislatore. Questi ha considerato, in primis, l'esecuzione di opere e, in particolare, di beni immobili e, solo sussidiariamente, quello di servizi; per questi ultimi solo pochi articoli di quelli che ineriscono all'appalto, da 1655 a 1677, si riferiscono anche alla prestazione di servizi. Considerata, inoltre, la peculiarità di questo contratto, normalmente di durata, la quale importa possibili richieste di variazioni in corso d'opera, nonché eventuali inadempimenti, latu sensu intesi, che possono verificarsi, per esempio, al manifestarsi di vizi occulti tempo dopo la consegna dell'opera per una sua esecuzione non a regola d'arte, le norme che lo riguardano sono state dettate proprio al fine di evitare, nei limiti del possibile, controversie di difficile soluzione. Pur applicandosi la disciplina generale concernente i contratti, il legislatore ha, dunque, previsto una normativa specifica, soprattutto in relazione ai termini concernenti la prescrizione e la decadenza dei diritti per i quali ha stabilito una disciplina precisa che, troppo sovente, gli operatori economici dimenticano, con le conseguenze negative che ne derivano a loro carico. Il presente volume ha lo scopo di fornire le indicazioni pratiche per consigliare gli operatori, ma anche i legali che devono assisterli, affinché non incorrano in errori e/o omissioni perniciose.
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brossura
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