La nuova edizione del Codice civile e di procedura civile e leggi complementari si presenta aggiornata con le ultime novità legislative pubblicate in Gazzetta Ufficiale. In materia fallimentare si deve segnalare la modifica - per effetto dell'art. 37-ter, d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con mod., dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 - dell'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 [voce 1, Fallimento]. Connesse allo stato di emergenza da COVID-19 si segnalano inoltre le modifiche apportate dall'art. 3, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con mod. dalla l. 26 febbraio 2021 e dall'art. 8, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con mod. dalla l. 28 maggio 2021, n. 76 all'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 [voce 1, Società]. Quanto invece alla giurisprudenza costituzionale: la sentenza 1° aprile 2021, n. 59 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un periodo dell'art. 18, comma 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "può altresì applicare" - invece che "applica altresì" - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma e infine la sentenza 25 giugno 2021, n. 133 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c. (nella formulazione assunta per effetto dell'art. 28, d. lgs. 18 dicembre 2013, n. 154) nella parte in cui non prevede che per l'autore del riconoscimento il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
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